Regolamento›Capo II
Art. 472
41 / 890Accusati in esperimento nei manicomii giudiziarii.
In vigore dal 30 giu 1891
Nelle sezioni indicate dall'articolo precedente possono essere fatti ricoverare, con decreto del Ministero dell'interno, anche gli accusati prosciolti che, ai sensi dell' del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), debbono essere provvisoriamente chiusi in un manicomio, in istato di osservazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-472