Regolamento›Capo II
Art. 469
38 / 890Destinazione dei manicomii giudiziarii.
In vigore dal 30 giu 1891
Per i condannati che devono scontare una pena maggiore di un anno, colpiti da alienazione mentale, sono destinati speciali stabilimenti, o manicomii giudiziarii, nei quali si provveda ad un tempo alla repressione e alla cura.
Per ordinare il trasferimento in un manicomio giudiziario, occorre il rapporto speciale del medico-chirurgo dello stabilimento penale in cui trovasi il condannato, e il Ministero può sentire all'uopo anche il parere di uno o più alienisti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-469