Art. 467 · Gratificazione ai lavoranti.
RegolamentoCapo II

Art. 467

36 / 890

Gratificazione ai lavoranti.

In vigore dal 10 apr 1922
Sul prodotto del proprio lavoro è concessa ai condannati ascritti alla classe di prova, una gratificazione ragguagliata ai tre decimi, ed ai condannati della classe di riabilitazione una gratificazione ragguagliata ai cinque decimi, di quella indicata all' del regolamento.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-467