Regolamento›Capo II
Art. 466
35 / 890Disciplina delle diverse classi.
In vigore dal 10 apr 1922
Nella classe di punizione il condannato è sottoposto alla segregazione cellulare continua, obbligato ad un lavoro speciale senza gratificazione, e con la privazione delle visite di persone estranee, della corrispondenza e del sopravitto.
Nella classe di prova il condannato è parimenti sottoposto alla segregazione cellulare continua coll'obbligo del lavoro.
Se è condannato all'ergastolo, può scrivere una lettera ogni sei mesi, e fare acquisto di sopravitto in due giorni della settimana, non spendendo più di L. 0.20 per volta.
Se è condannato alla reclusione gli si applicano, quanto ai colloquii, alla corrispondenza ed all'acquisto del sopravitto, le disposizioni che riguardano i condannati all'ergastolo nel primo periodo della pena.
Se è condannato alla detenzione o all'arresto gli si applicano le disposizioni relative ai condannati alla reclusione nel primo periodo della pena.
Nella classe di riabilitazione il condannato all'ergastolo è sottoposto alla segregazione notturna col lavoro in comune durante il giorno e, quanto ai colloquii, alla corrispondenza ed allo acquisto di sopravitto, gli si applicano le disposizioni concernenti i condannati allo ergastolo nel primo periodo della pena.
Se è condannato alla reclusione gli si applicano le disposizioni relative ai condannati all'ergastolo nel secondo periodo della pena.
Se è condannato alla detenzione o all'arresto gli si applicano quelle relative ai condannati alla reclusione nel secondo periodo della pena.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-466