Art. 464 · Retrocessione alla classe di punizione.
RegolamentoCapo II

Art. 464

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Retrocessione alla classe di punizione.

In vigore dal 10 apr 1922
Il condannato ascritto alla classe di prova, che per un mese abbia riportato meno degli otto decimi del massimo dei punti di merito, è retrocesso a quella di punizione, nè può essere riammesso alla classe di prova se prima, per sei mesi di seguito, non riporti i nove decimi del massimo dei punti di merito.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
  • Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-464