Art. 463 · Retrocessione alla classe di prova.
RegolamentoCapo II

Art. 463

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Retrocessione alla classe di prova.

In vigore dal 10 apr 1922
Il condannato ascritto alla classe di riabilitazione, che per un mese non riporta i sette decimi del massimo dei punti di merito, è retrocesso alla classe di prova, nè può essere riammesso a quella di riabilitazione se prima, per sei mesi consecutivi, non abbia riportato il massimo dei punti di merito.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
  • Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-463