Art. 462 · Loro classificazione.
RegolamentoCapo II

Art. 462

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Loro classificazione.

In vigore dal 10 apr 1922
Alla prima classe sono assegnati i nuovi giunti alla casa e vi rimangono fino a che, per sei mesi consecutivi, abbiano riportato non meno di nove decimi del massimo dei punti di merito. Alla seconda classe sono assegnati coloro che escono dalla classe di punizione, e vi restano fino a che, per otto mesi consecutivi, abbiano riportato non meno di otto decimi del massimo dei punti di merito. Alla terza classe sono assegnati coloro che escono dalla classe di prova, e vi restano fino a che, per dodici mesi consecutivi, abbiano riportato non meno di sette decimi del massimo dei punti di merito. Finito questo periodo, i condannati sono rimandati agli stabilimenti da cui provennero, o a quegli altri stabilimenti penali ordinari ai quali il Ministero, per ragioni speciali, creda di destinarli, tenendo conto del tempo di pena che devono ancora scontare.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
  • Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.

Le tue annotazioni

Pro

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