Regolamento›Capo II
Art. 459
28 / 890Quali condannati devono essere trasferiti nelle case penali di rigore.
In vigore dal 10 apr 1922
I condannati che trovansi nelle condizioni previste dall', sono trasferiti nelle case penali di rigore, per decreto del Ministero dell'interno, su deliberazione motivata del consiglio di disciplina.
I condannati all'ergastolo e alla reclusione non possono essere trasferiti in una casa penale di rigore se prima non abbiano scontato il periodo della segregazione cellulare continua.
Nei casi previsti dall' essi espiano durante tale periodo la punizione nello stesso luogo di pena in cui si trovano, col regime stabilito per le case di rigore.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-459