Art. 457 · Distintivi e ricompense speciali per la classe permanente.
RegolamentoCapo II

Art. 457

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Distintivi e ricompense speciali per la classe permanente.

In vigore dal 10 apr 1922
ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL REGIO DECRETO 16 MAGGIO 1920, N. 1908

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-457