Regolamento›Capo II
Art. 456
25 / 890Classificazione del condannato nelle case penali intermedie.
In vigore dal 10 apr 1922
L'ammissione allo stadio intermedio della pena è revocata dal Ministero, su proposta motivata dalla rispettiva Direzione, se il condannato non persevera nella buona condotta.
In questo caso, ove si trovi già in una casa di pena intermedia, egli è nuovamente trasferito ad un penitenziario ordinario, dove viene ascritto alla prima classe, se riportò le punizioni indicate alle lettere d) ed e), e alla seconda, se riportò soltanto quelle indicate alle lettere b) e c) degli del Regio decreto 14 novembre 1903, n. 484.
Il condannato restituito dalla casa o sezione di pena intermedia ad un penitenziario ordinario, o retrocesso in questo stesso penitenziario dallo stadio intermedio al secondo periodo non è riammesso allo stadio predetto se non quando, dopo una sosta di sei mesi in ciascuna delle classi prima e seconda, non abbia riguadagnata la classe di merito, e vi sia rimasto sei mesi egualmente senza incorrere in gastighi disciplinari.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-456