Regolamento›Capo II
Art. 455
24 / 890Ritorno del condannato allo stabilimento ordinario e sue conseguenze.
In vigore dal 10 apr 1922
ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL REGIO DECRETO 16 MAGGIO 1920, N. 1908
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-455