Regolamento›§ 3
Art. 447
656 / 890Estensione al condannato liberato condizionalmente - delle disposizioni relative al liberato per fine di pena.
In vigore dal 30 giu 1891
Al condannato liberato condizionalmente sono applicabili tutte le disposizioni relative al condannato da liberare per fine di pena e le altre di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-447