Regolamento›§ 3
Art. 446
655 / 890Attestato di condotta.
In vigore dal 30 giu 1891
Al liberato da uno stabilimento o sezione penale e dai riformatorii, si consegna, ove lo richieda, un attestato della condotta tenuta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-446