Art. 446 · Attestato di condotta.
Regolamento§ 3

Art. 446

655 / 890

Attestato di condotta.

In vigore dal 30 giu 1891
Al liberato da uno stabilimento o sezione penale e dai riformatorii, si consegna, ove lo richieda, un attestato della condotta tenuta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-446