Regolamento›§ 3
Art. 445
654 / 890Limite di spesa per acquisto di vestiario. - Liberando che non abbia fondo sufficiente.
In vigore dal 30 giu 1891
Il detenuto o ricoverato sprovvisto di vestiario proprio, non può spendere del suo fondo più di lire 30 per provvedersene. Questa somma può essere portata a lire 50 se, calcolando la spesa di rimpatrio, rimanga un peculio netto di lire 200.
Ove in tutto o in parte debba provvedervi l'amministrazione, la spesa totale del vestiario non può sorpassare le lire 20.
Ove il fondo del detenuto o ricoverato da porre in libertà, dedotte le spese di viaggio per il rimpatrio, rimanga inferiore alle lire 30, l'autorità dirigente ne avverte quella di pubblica sicurezza onde possa dargli il foglio di via e supplisca agli occorrenti mezzi di trasporto.
Storico versioni
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