Regolamento›§ 3
Art. 444
653 / 890Provvista del vestiario sul fondo del liberando.
In vigore dal 10 apr 1922
Provvista del vestiario.
Se il vestiario proprio del condannato liberando sia stato venduto, o venga dalla direzione riconosciuto insufficiente o disadatto, gli si permette di richiederlo in tempo utile alla famiglia; e, ove questa non risponda alla richiesta, lo si provvede dell'occorrente col suo fondo, otto giorni prima della liberazione.
La richiesta del vestiario può anche essere iniziata d'ufficio della direzione, per mezzo del sindaco del Comune di domicilio o di dimora della famiglia del liberando, oppure della Società di patronato, che esercita la sua azione nel Comune stesso, quando ciò sia ritenuto opportuno e conveniente.
Il peculio da lasciare disponibile al liberando non può essere ridotto a meno di 50 lire. In caso di insufficienza, alla suddetta spesa supplisce, in tutto o per la parte mancante, l'Amministrazione, sui fondi del bilancio domestico; e ciò sempre quando risulti dagli atti esperiti che, tanto il liberando, quanto i parenti di lui si trovino in misere condizioni economiche.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-444