Art. 438 · Domicilio del liberando.
Regolamento§ 3

Art. 438

647 / 890

Domicilio del liberando.

In vigore dal 10 apr 1922
Preavvisi delle liberazioni. Quindici giorni prima della scadenza della pena di ogni condannato, le Direzioni delle case o delle sezioni penali inviano all'autorità di pubblica sicurezza del luogo i fogli informativi dei liberandi con le loro generalità e la indicazione del domicilio, che ciascuno di essi avrà prescelto. I funzionari dirigenti le carceri giudiziarie inviano lo stesso foglio informativo all'autorità suddetta per i giudicabili e per i condannati ad un mese o meno contemporaneamente al rilascio, e per i condannati a pena di maggiore durata, quindici giorni prima di quello della liberazione. Se il detenuto da liberare è minorenne, il funzionario dirigente procura che ne siano avvertiti alcuni giorni prima i parenti, i tutori o la Società di patronato, cui debba affidarsi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-438