Art. 437 · Trasferimento del liberato infermo negli ospedali civili.
Regolamento§ 3

Art. 437

646 / 890

Trasferimento del liberato infermo negli ospedali civili.

In vigore dal 30 giu 1891
Se il malato da liberare può, secondo l'avviso del medico-chirurgo, essere trasportato senza pericolo, si provvede affinché egli sia trasferito nell'ospedale civile più vicino, dandone contemporaneo avviso alla prefettura, per conveniente notizia e perché, quando la spesa non possa essere sostenuta dall'interessato, curi che gli siano applicate le disposizioni stabilite per gli indigenti.
Storico versioni

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