Regolamento›§ 3
Art. 436
645 / 890Spesa di mantenimento dei liberandi infermi non rilasciati.
In vigore dal 30 giu 1891
Per le spese occorrenti alla cura e al mantenimento del detenuto o ricoverato infermo, a cominciare dal termine legale della sua prigionia, è tenuto un conto speciale, che viene poi spedito alla prefettura della provincia d'origine dello stesso, onde ne procuri il rimborso, colle norme stabilite per gl'indigenti, sempre quando questo non possa effettuarsi a carico del fondo del detenuto o ricoverato, o non sia fatto direttamente da lui o dalla sua famiglia.
La diaria a pagarsi in tal caso è stabilita in una lira per ogni giornata di cura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-436