Regolamento›§ 3
Art. 435
644 / 890Liberazione del detenuto o ricoverato gravemente ammalato.
In vigore dal 30 giu 1891
Se il detenuto o ricoverato da mettere in libertà sia gravemente malato, può esserne sospeso il rilascio, eccetto che egli rifiuti formalmente di restare nello stabilimento.
Di ogni dilazione interposta per tale motivo, dev'essere presa nota nella matricola e dato immediato avviso al Ministero dell'interno, e alle competenti autorità giudiziarie, quando trattasi di inquisiti assoluti o altrimenti prosciolti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-435