Regolamento›§ 3
Art. 434
643 / 890In quali ore si effettua la liberazione dei condannati.
In vigore dal 30 giu 1891
Il rilascio dei condannati si effettua, di regola, nelle ore antimeridiane del giorno in cui ha termine la pena, se questa non è inferiore ad un mese. Nelle pene più brevi, il rilascio ha luogo nell'ora corrispondente a quella in cui cominciò la pena.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-434