Regolamento›§ 3
Art. 433
642 / 890Liberazione dagli stabilimenti e sezioni penali.
In vigore dal 10 apr 1922
I condannati nelle case e nelle sezioni penali sono liberati alla scadenza delle rispettive pene, in base ai documenti giuridici esistenti negli atti e alle comunicazioni delle competenti autorità giudiziarie, per cura e sotto la responsabilità dei direttori, che vi sono preposti, i quali, in caso di dubbi sui calcoli relativi, si rivolgono alle autorità stesse per i necessari schiarimenti ed accordi».
Delle avvenute liberazioni le direzioni informano il Ministero mediante l'elenco periodico dei mutamenti del personale dei condannati.
I condannati che, allo scadere della pena, mettessero volontariamente, per qualsiasi motivo o protesto, la Direzione nella materiale impossibilità di farli uscire dall'Istituto carcerario, vengono ivi trattenuti in attesa del provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza, cui la Direzione ne dà immediato avviso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-433