Regolamento›§ 3
Art. 431
640 / 890Devoluzione del fondo di lavoro dell'evaso in favore delle società di patronato.
In vigore dal 30 giu 1891
Se l'evaso è un condannato, il fondo di lavoro di lui è devoluto alla società di patronato.
Questa disposizione non è applicabile nel caso che egli si costituisca volontariamente prima che siano trascorse ventiquattr'ore dalla seguita evasione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-431