Art. 430 · Provvedimenti in caso di evasione.
Regolamento§ 3

Art. 430

639 / 890

Provvedimenti in caso di evasione.

In vigore dal 30 giu 1891
Avvenendo l'evasione di un detenuto o di un ricoverato, l'autorità dirigente provvede immediatamente, per mezzo dei suoi dipendenti, alle prime ricerche, e in pari tempo ne dà partecipazione telegrafica agli uffici di pubblica sicurezza, ai reali carabinieri, alla prefettura, alla procura del Re ed al Ministero dell'interno. Oltre ai particolari su quanto si riferisce alla evasione, e segnatamente alle circostanze che l'abbiano preceduta o susseguita, deve sempre l'autorità dirigente unire al suo rapporto scritto, che fa seguito alla partecipazione telegrafica, l'estratto di matricola dell'evaso. Si riguarda come avvenuta l'evasione, per ciò che riflette alla disciplina, quando i detenuti o ricoverati siano usciti dallo stabilimento chiuso, o siano stati lontani per oltre due ore dal posto loro assegnato nel lavoro all'aperto.
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