Art. 43 · Collocamento di minorenni presso famiglie oneste.
RegolamentoCapo IV

Art. 43

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Collocamento di minorenni presso famiglie oneste.

In vigore dal 30 giu 1891
Per il collocamento dei minorenni presso famiglie oneste, ai sensi dell' della legge sulla riforma carceraria, l'amministrazione centrale si rivolge alle società di patronato, e, ove queste assumano l'obbligo di vigilanza, provvede sulle loro proposte.
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