Art. 427 · Traduzione delle donne.
Regolamento§ 3

Art. 427

636 / 890

Traduzione delle donne.

In vigore dal 30 giu 1891
Per la traduzione delle donne, e specialmente delle minorenni, è provveduto volta per volta, a seconda dei casi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-427