Regolamento›§ 3
Art. 427
636 / 890Traduzione delle donne.
In vigore dal 30 giu 1891
Per la traduzione delle donne, e specialmente delle minorenni, è provveduto volta per volta, a seconda dei casi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-427