Regolamento›§ 3
Art. 421
630 / 890Documenti e oggetti da consegnare ai capiscorta pei detenuti o ricoverati in traduzione.
In vigore dal 30 giu 1891
Il comandante, capoguardia o caposorvegliante deve, a qualsiasi ora del giorno o della notte, consegnare agli agenti incaricati della traduzione il detenuto o ricoverato designato per la partenza, unitamente al certificato sanitario, all'estratto della sentenza e agli altri documenti, oggetti di valore, ed effetti di sua spettanza o carcerarii da lui indossati, con una nota particolareggiata degli uni e degli altri.
Di tutti questi oggetti e documenti il comandante, capoguardia o caposorvegliante ritira regolare ricevuta dall'incaricato della traduzione, il quale ne resta responsabile fino a consegna del detenuto o ricoverato al luogo cui è destinato.
Per quanto riguarda gli stabilimenti di pena e i riformatorii, questi documenti, meno il certificato sanitario e l'elenco degli oggetti particolari, carcerarii, e di valore, che vengono consegnati all'incaricato della traduzione, sono spediti direttamente dalla direzione insieme al fondo indicato nell', al foglietto statistico indicato nell' e all'estratto matricolare.
In questo estratto saranno riepilogati con cura, anno per anno, i punti di merito e di demerito riportati dal condannato o ricoverato, durante l'espiazione della pena o il ricovero, con la indicazione delle classi alle quali è stato ascritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-421