Regolamento›§ 3
Art. 420
629 / 890Sospensione di traduzione per le donne incinte e lattanti.
In vigore dal 30 giu 1891
Le donne condannate non possono essere tradotte da uno stabilimento all'altro, nè essere assegnate ad uno stabilimento di pena finché si trovano in istato di gravidanza o con bambini lattanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-420