Art. 419 · Deve precedere la visita medica.
Regolamento§ 3

Art. 419

628 / 890

Deve precedere la visita medica.

In vigore dal 30 giu 1891
Ogni detenuto o ricoverato, prima di essere posto in traduzione, dev'essere visitato dal medico-chirurgo, nello stesso giorno o, almeno, alla vigilia della partenza. Quando dalla visita sanitaria risulti che il detenuto o ricoverato è in grado di essere posto in viaggio, il medico-chirurgo ne rilascia dichiarazione, e il comandante, capoguardia o caposorvegliante non può ritardarne la consegna agli agenti della pubblica forza. Se il detenuto o ricoverato è riconosciuto in condizioni tali di salute da non potere sopportare, senza pericolo, il viaggio, il medico-chirurgo ne rilascia dichiarazione, e l'autorità dirigente sospende la partenza fino a miglioramento o guarigione. In pari tempo essa comunica alla competente autorità giudiziaria la dichiarazione del medico-chirurgo, ove trattisi di inquisiti o di condannati da tradursi per sua richiesta, e informa il Ministero dell'interno ove trattisi di condannati assegnati a stabilimenti di pena o di ricoverati nei riformatorii. Quando la malattia del condannato che deve essere tradotto al luogo di pena duri da oltre un mese, il Ministero dispone, ove lo creda, che egli sia sottoposto alla visita di un medico militare.
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