Regolamento›§ 3
Art. 409
618 / 890Eredi del detenuto o ricoverato morto in carcere. - Caso di devoluzione allo Stato e di restituzione.
In vigore dal 30 giu 1891
Previo l'accertamento, sull'esibizione di documenti legali, della loro qualità, gli eredi o aventi diritto sul fondo particolare o sugli oggetti del detenuto o ricoverato defunto, ne vengono messi in possesso sotto deduzione delle spese di sepoltura e delle altre che siano occorse.
Spirato il termine di sei mesi dalla notificazione fatta ai sensi del primo capoverso dell', senza che gli eredi o gli altri aventi diritto siansi presentati, gli oggetti rimasti sono venduti e il loro prodotto, unitamente al danaro di pertinenza del detenuto o ricoverato, è versato nella cassa dell'amministrazione, salvo a consegnarlo agli aventi diritto, nei termini stabiliti dal codice civile.
La vendita degli oggetti lasciati dal defunto può anche farsi subito, quando i medesimi siano in condizioni tali da non poter essere conservati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-409