Regolamento›§ 3
Art. 408
617 / 890Commemorazione che deve fare il cappellano.
In vigore dal 30 giu 1891
Avvenendo la morte di un detenuto o ricoverato, il cappellano, nel giorno stesso della sepoltura o nella prima riunione dei detenuti o ricoverati nella cappella, ne dà notizia ai compagni, rivolgendo loro salutari ammaestramenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-408