Regolamento›§ 3
Art. 400
609 / 890Come sono dati in lettura i volumi della Biblioteca.
In vigore dal 30 giu 1891
Presso ogni stabilimento carcerario e ogni riformatorio è istituita una biblioteca circolante, i cui volumi, scelti fra quelli indicati in apposito elenco approvato dal Ministero dell'interno, sono messi a disposizione dei detenuti o ricoverati.
Nessun altro libro e nessun'altra pubblicazione può essere lasciata a disposizione dei detenuti o ricoverati senza il permesso della dirigente autorità, o di quella giudiziaria competente, per quanto riguarda gli inquisiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-400