Art. 400 · Come sono dati in lettura i volumi della Biblioteca.
Regolamento§ 3

Art. 400

609 / 890

Come sono dati in lettura i volumi della Biblioteca.

In vigore dal 30 giu 1891
Presso ogni stabilimento carcerario e ogni riformatorio è istituita una biblioteca circolante, i cui volumi, scelti fra quelli indicati in apposito elenco approvato dal Ministero dell'interno, sono messi a disposizione dei detenuti o ricoverati. Nessun altro libro e nessun'altra pubblicazione può essere lasciata a disposizione dei detenuti o ricoverati senza il permesso della dirigente autorità, o di quella giudiziaria competente, per quanto riguarda gli inquisiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-400