Regolamento›Capo IV
Art. 40
131 / 890Invio alle società del peculio dei liberati.
In vigore dal 30 giu 1891
Il fondo dei condannati o dei ricoverati ammessi al beneficio della società di patronato, è spedito dalla direzione dello stabilimento penale o del riformatorio al presidente della società medesima, ed egli deve aver cura di somministrarlo integralmente al liberato nei modi e nella misura stabilita dallo statuto di essa società.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-40