Art. 40 · Invio alle società del peculio dei liberati.
RegolamentoCapo IV

Art. 40

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Invio alle società del peculio dei liberati.

In vigore dal 30 giu 1891
Il fondo dei condannati o dei ricoverati ammessi al beneficio della società di patronato, è spedito dalla direzione dello stabilimento penale o del riformatorio al presidente della società medesima, ed egli deve aver cura di somministrarlo integralmente al liberato nei modi e nella misura stabilita dallo statuto di essa società.
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