Regolamento›§ 3
Art. 388
597 / 890Eccezione in favore di condannati che abbiano compiuto azioni coraggiose e servizii lodevoli.
In vigore dal 30 giu 1891
È fatta soltanto eccezione a quanto dispone l'articolo precedente per quei condannati che compiano azioni coraggiose o prestino servizii singolarmente lodevoli a vantaggio dell'amministrazione; o che, per circostanze affatto speciali, si ritengano meritevoli della Sovrana clemenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-388