Art. 388 · Eccezione in favore di condannati che abbiano compiuto azioni coraggiose e servizii lodevoli.
Regolamento§ 3

Art. 388

597 / 890

Eccezione in favore di condannati che abbiano compiuto azioni coraggiose e servizii lodevoli.

In vigore dal 30 giu 1891
È fatta soltanto eccezione a quanto dispone l'articolo precedente per quei condannati che compiano azioni coraggiose o prestino servizii singolarmente lodevoli a vantaggio dell'amministrazione; o che, per circostanze affatto speciali, si ritengano meritevoli della Sovrana clemenza.
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