Regolamento›§ 3
Art. 383
592 / 890A chi spetta la concessione delle ricompense.
In vigore dal 14 gen 1904
La concessione delle ricompense a, b, c, d, è nelle attribuzioni del direttore, e può esser fatta ai condannati nel periodo della segregazione cellulare continua, non che quelli descritti alla classe di prova nel periodo della segregazione cellulare notturna.
La concessione delle ricompense e, f, g, è parimenti nelle attribuzioni del direttore, ma non può essere fatta che ai condannati ascritti alla classe ordinaria.
La concessione delle ricompense h, i, l, m, n, è nelle attribuzioni del consiglio di disciplina, e non può esser fatta che ai condannati ascritti alla classe di merito.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-383