Regolamento›§ 3
Art. 380
589 / 890Retrocessione alla classe di prova e alla classe ordinaria.
In vigore dal 14 gen 1904
I condannati ascritti alla classe ordinaria, che non tengano per sei mesi di seguito i sette decimi del massimo dei punti di merito, sono retrocessi alla classe di prova e non possono essere nuovamente promossi, se per sei mesi consecutivi non abbiano raggiunto gli otto decimi del massimo suddetto.
Le stesse norme si applicano ai condannati, per quanto riguarda la retrocessione della classe di merito alla ordinaria e la nuova promozione da questa a quella.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-380