Regolamento›§ 3
Art. 378
587 / 890Classi di prova, ordinaria e di merito.
In vigore dal 14 gen 1904
I condannati ascritti alla classe di prova, devono rimanervi, se la loro pena è temporanea, per un tempo uguale al sesto della durata di essa, escluso il periodo della segregazione cellulare continua, ma non inferiore ai sei mesi; e per otto anni se la pena è l'ergastolo.
Scorso questo termine, sono promossi alla classe ordinaria coloro i quali raggiungono per un semestre di seguito, in media, i sei decimi del massimo dei punti di merito, a norma degli a 375.
Sono promossi alla classe di merito coloro i quali, trovandosi ascritti alla classe ordinaria, ottengono per un semestre di seguito, in media, i sette decimi del massimo dei punti di merito, a norma dei citati articoli.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-378