Art. 374 · Computo medio dei punti di merito.
Regolamento§ 3

Art. 374

583 / 890

Computo medio dei punti di merito.

In vigore dal 14 gen 1904
Nel computo medio dei punti di merito non si tien conto, per quanto riguarda il lavoro, delle giornate di malattia, di convalescenza, o di ozio involontario, purchè non eccedano la metà di quelle di presenza.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-374