Regolamento›§ 3
Art. 370
579 / 890Procedura per l'assegnazione e il conteggio dei punti di merito.
In vigore dal 14 gen 1904
I punti di merito si assegnano e quelli di demerito si conteggiano dopo avere esaminato:
a) le note mensili dell'agronomo, del dirigente o assistente tecnico, del capo d'arte, o di altri del personale tecnico libero, e, in mancanza di questo, dell'impiegato a ciò espressamente delegato dal direttore;
b) le note mensili del cappellano, medico-chirurgo, maestro, comandante, capoguardia o caposorvegliante;
c) il registro delle punizioni;
d) le informazioni che, occorrendo, il consiglio stesso può attingere dagli impiegati o agenti addetti allo stabilimento;
e) le informazioni che possono essere date dal presidente o dal segretario.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-370