Regolamento›Capo IV
Art. 37
128 / 890Sospensione di ordinanza dì ricovero.
In vigore dal 30 giu 1891
L'ordinanza, con la quale, ai termini dell' della legge di pubblica sicurezza, fu pronunciato il ricovero di un minorenne in un istituto di educazione correzionale, può essere sospesa nella sua esecuzione, mediante altra ordinanza del presidente del tribunale civile, su domanda di una società di patronato, che prenda quel minorenne sotto il suo patrocinio, si obblighi di occuparlo in modo conveniente e di invigilarne la condotta.
Questa sospensione cessa, di avere effetto, per nuova ordinanza emessa dal presidente medesimo, sulla semplice richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, nel caso che il minorenne patrocinato non dia prove evidenti di ravvedimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-37