Regolamento›§ 3
Art. 369
578 / 890Punti di merito, che può guadagnare un condannato. Conteggio dei punti di merito e di demerito.
In vigore dal 14 gen 1904
Ciascun condannato può guadagnare 60 punti di merito al mese per il lavoro e 40 per la condotta.
Ogni punto di merito è annullato, pei suoi effetti, da un punto di demerito.
Secondo il numero dei componenti il consiglio di disciplina presenti, ciascuno di essi dispone di una quota proporzionale di punti. La parte di punti non divisibile è attribuita al presidente.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-369