Regolamento›§ 3
Art. 363
572 / 890Per quali mancanze si può infliggere la cella di punizione a pane e acqua con la camicia di forza.
In vigore dal 14 gen 1904
Si infligge la punizione indicata nell', lettera e, rispettivamente per le seconde, terze e quarte recidive nelle infrazioni prevedute negli ; per le recidive nelle infrazioni indicate nell'articolo precedente; per queste ultime accompagnate da circostanze di eccezionale gravità, e per le infrazioni seguenti:
a) tentare in qualsiasi modo l'evasione, anche semplice, dai lavori all'aperto, o con violenza o rottura da luogo chiuso;
b) tumultuare, ammutinarsi, emettere grida sediziose, ribellarsi;
c) profferire ingiurie, minacce o tentare violenze contro le autorità amministrative o giudiziarie, contro i componenti il consiglio di sorveglianza, la commissione visitatrice e di patronato, o il personale addetto allo stabilimento;
d) percuotere, ferire o usare violenze contro i compagni;
e) commettere atti osceni e contrari al buon costume;
f) scrivere ingiurie o calunnie nelle lettere indirizzate alle autorità delle quali è parola nell'.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-363