Regolamento›§ 3
Art. 359
568 / 890Per quali mancanze si può infliggere l'ammonizione.
In vigore dal 14 gen 1904
Si infligge la punizione indicata nell', lettera a, per ogni prima infrazione o negligenza non grave commessa dai detenuti, e più specialmente per le infrazioni seguenti:
a) ritardare di obbedire ad ordini ricevuti;
b) trascurare la nettezza della persona, della propria cella, o del posto assegnato;
c) mancare di attenzione nella scuola;
d) tener contegno poco rispettoso nell'assistere alle funzioni del culto;
e) infrangere il silenzio;
f) abbandonare il posto assegnato durante il giorno, senza permesso o prima del segnale.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-359