Art. 353 · Quando la punizione può essere minore delle punizioni del regolamento.
Regolamento§ 3

Art. 353

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Quando la punizione può essere minore delle punizioni del regolamento.

In vigore dal 14 gen 1904
Il direttore e il consiglio di disciplina possono infliggere una punizione minore di quella indicata nei rispettivi articoli del regolamento, ove si tratti di detenuti che non siano stati per lo addietro puniti con castigo eccedente quelli indicati alle lettere a, b, c dell', oppure di condannati che non siano recidivi ai termini del codice penale, e concorra per gli uni e per gli altri la circostanza di avere spontaneamente confessato le mancanze commesse.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".

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Pro

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