Regolamento›§ 3
Art. 352
561 / 890Sospensione o diminuzione delle punizioni.
In vigore dal 14 gen 1904
Il direttore e il consiglio di disciplina possono sospendere le punizioni che hanno rispettivamente inflitto, anche se in corso di esecuzione, ove si tratti di detenuto che non sia recidivo in infrazioni o in condanne. La punizione ha tosto pieno effetto col solo ordine del direttore, ove il detenuto commetta, entro il termine di tre mesi, altra mancanza che, per quanto lieve, sia passibile di castigo.
Ove la punizione venga sospesa, i punti di demerito sono sempre segnati a carico del condannato.
Ove la punizione venga ad essere diminuita per conseguenza della sospensione, i punti di demerito si cancellano proporzionatamente.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-352