Art. 351 · Quando la punizione è inflitta all'inquisito dall'autorità giudiziaria. Punizione del condannato.
Regolamento§ 3

Art. 351

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Quando la punizione è inflitta all'inquisito dall'autorità giudiziaria. Punizione del condannato.

In vigore dal 14 gen 1904
Ove un inquisito, alla presenza di un'autorità giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni, commetta una infrazione punibile a norma degli , lettere e, h, i, 361, lettere b, g, 362, lettere c, d, g, 363, lettere b, c, d, spetta all'autorità stessa di infliggergli la punizione stabilita dal regolamento, informandone l'autorità dirigente. Trattandosi di un condannato, la punizione è inflitta sempre dall'autorità dirigente o dal consiglio.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-351