Regolamento›§ 3
Art. 347
556 / 890Procedura del consiglio di disciplina locale.
In vigore dal 14 gen 1904
Il consiglio di disciplina locale è presieduto dall'autorità dirigente ed è convocato dopo ventiquattr'ore dalla commessa mancanza; è in numero, quando si trovino presenti almeno tre componenti; e decide a maggioranza di voti con la prevalenza di quello del presidente, in caso di voti eguali.
L'autorità dirigente designa uno dei suoi dipendenti per esercitare le funzioni di segretario.
Le deliberazioni prese dai consigli di disciplina e che infliggono il massimo della punizione, di cui alla lettera g dell', debbono essere comunicate trimestralmente al Ministero dell'interno.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-347