Regolamento›§ 3
Art. 345
554 / 890Chi può infliggere le punizioni. - Obbligo di ascoltare il detenuto prima di punirlo.
In vigore dal 14 gen 1904
Le punizioni indicate nell', lettere a, b, c, d, e, f, per una durata non eccedente i dieci giorni, sono inflitte dall'autorità dirigente.
Le altre sono inflitte dal consiglio di disciplina locale.
In qualunque caso il detenuto, prima di venire punito, deve essere inteso nelle sue difese da chi è chiamato a giudicarlo.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-345