Art. 342 · Punizione sospesa per malattia.
Regolamento§ 3

Art. 342

551 / 890

Punizione sospesa per malattia.

In vigore dal 14 gen 1904
Il detenuto che, scontando una punizione, si ammala, è curato dal medico-chirurgo, secondo le norme generali; ma, appena guarito, è rimesso in punizione.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-342