Regolamento›§ 3
Art. 341
550 / 890Camicia di forza alle donne ed ai minori di diciotto anni.
In vigore dal 14 gen 1904
Alle donne ed ai minori di diciotto anni si applica la camicia di forza nei soli casi di grave violenza, quando non siavi altro mezzo per metterli nell'impossibilità di nuocere ad altri o a loro stessi.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-341