Regolamento›§ 3
Art. 340
549 / 890Lavoro nelle celle di punizione.
In vigore dal 14 gen 1904
Ai detenuti puniti colla cella, ai sensi dell', lettere b, c, d, g, può essere concesso di occuparsi in lavori speciali e pei quali non occorra uso di strumenti o di ferri atti a nuocere.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti. Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-340